TRIBUNALE DI LUCCA
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI
AI DELEGATI ALLE VENDITE

Il D.L. 59/2016 convertito il L. 119/2016 ha introdotto rilevanti novità nelle procedure esecutive immobiliari che però a seguito della normativa transitoria e della sospensione feriale dei termini processuali sono destinate ad entrare in vigore dal prossimo mese di settembre o anche successivamente (vendite telematiche).
Una modifica immediatamente applicabile riguarda il nuovo art. 591 c.p.c. che prevede, dopo il quarto tentativo di vendita andato deserto, la possibilità di un ribasso fino al limite della metà.
In relazione alle deleghe già emesse i professionisti delegati si atterranno al seguente criterio: anche per i tentativi di vendita successivi al quarto il ribasso sarà del 25% come per i precedenti tentativi, salvo casi particolari che il delegato segnalerà al G.E.
Il delegato trasmetterà gli atti al G.E. ove il prezzo del quinto tentativo di vendita non sia sufficiente nemmeno a pagare le spese del tentativo stesso.
Peraltro i delegati vanno invitati a vigilare perché non sia mai necessario giungere fino al quinto tentativo di vendita, verificando attentamente che il prezzo iniziale di vendita giudiziaria non sia irrealistico e che non sussistano altri fattori che riducono l’appetibilità del bene.
In caso di vendita deserta adotteranno, pertanto, tutte le iniziative ritenute necessarie prima di fissare una nuova vendita, eventualmente in collaborazione con il custode e con il G.E.
 
Lucca, 11-07-2016
Il GIUDICE DELL’ESECUZIONE
Dr. Giacomo Lucente 

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